Gestione dell'autoconvocazione condominiale

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Da 25 anni lo studio di amministrazione condominiale Castiglione Graziella è attivo nella gestione condomini a Scandiano e Rubiera, in provincia di Reggio Emilia.

Questo impegno come amministratore di condomini, diversi oneri:

dalla gestione patrimoniale alla compilazione e presentazione dei modelli fiscali, senza dimenticare la convocazione delle assemblee di condominio.

Riguardo tali riunioni, è bene sapere che l'assemblea di condominio, oltre ad essere indetta dall'amministratore periodicamente, può essere anche convocata dagli stessi condomini.

Questa autoconvocazione condominiale avviene dopo una richiesta di convocazione di assemblea dei condomini, nel caso in cui dopo 15 giorni l'amministratore non abbia risposto a tale richiesta.





Quando può essere autoconvocata un'assemblea condominiale?

Tra i compiti di un buon amministratore condominiale, come gli esperti degli studi di Scandiano e Rubiera, rientra quello di informare i condomini circa i loro doveri e diritti.

Tra i diritti dei condomini rientra quello dell'autoconvocazione dell'assemblea condominiale, previsto dal primo comma dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'assemblea condominiale può essere autoconvocata qualora, decorsi 10 giorni dalla richiesta da parte di due condomini rappresentanti un sesto del valore dell'immobile, l'amministratore non abbia preso in considerazione tale richiesta.
Tuttavia, i condomini in questione hanno l'obbligo di comunicare l'autoconvocazione dell'assemblea condominiale a tutti gli altri comproprietari; altrimenti eventuali delibere prese durante l'assemblea non potranno essere attuate.

Che cosa succede durante un'autoconvocazione?



In caso di autoconvocazione, secondo la normativa i condomini non sono tenuti ad avvisare e convocare anche l'amministratore.

Se viene convocato, però, l'amministratore ha il dovere di presenziare e fornire i documenti eventualmente richiesti dai condomini.

Pertanto, durante un'assemblea condominale autoconvocata:

  • è necessaria la presenza di tutti i comproprietari
  • è necessaria l'eventuale delega in caso di assenza
  • non è necessaria la presenza dell'amministratore (a meno che non sia anche un condomino).




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